TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri  

TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri  

 

TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri  inducendo taluno in errore  procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euroLa pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro

  1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]

     TRUFFA: Chiunque, con artifizi o raggiri  

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  2. 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649]

  3. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero

Reati contro il patrimonio – Truffa – Falsa inserzione su internet – Raggiro idoneo ad essere sussunto nella figura della truffa – Condotta artificiosa idonea ad ingenerare un danno con correlativo ingiusto profitto.

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, la falsa inserzione su internet, corredata dal colloquio telefonico, rappresenta di per sé strumento di raggiro idoneo ad essere sussunto nella figura della truffa. A tal riguardo si rileva che il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 c.p. e, in particolare, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti, determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.

Reati contro il patrimonio – Delitti – Truffa – Elemento oggettivo (materiale) – Artifici o raggiri – Falsa prospettazione nei confronti della vittima di un legame sentimentale e del proposito di vita in comune – Motivi determinanti l’atto di disposizione patrimoniale – Integrazione del reato – Sussistenza.

Integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, mentendo in merito ai propri sentimenti ed al proposito di una vita in comune, ingenera nella vittima, a lui sentimentalmente legata, la falsa convinzione della realizzazione di quel progetto, inducendola al compimento di atti di disposizione patrimoniale a ciò destinati (nella specie, consistenti nell’acquisto e cointestazione di un immobile e di quote societarie).

 

 

per artifizio si intende, comunemente, una simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola.

Il termine raggiro è, invece, interpretato come avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. Entrambi gli elementi, comunque, condividono la presenza di note di strumentalità della condotta rispetto al conseguimento di un fine illecito e devono essere adoperati per consentire la ricerca del carattere di effettività del mezzo ingannatorio a determinare l’altrui induzione in errore.

 

In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici, non presenta di per sè caratteri di falsità, rilevanti ai fini dell’integrazione della condotta tipica del reato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal lavoratore che, onde ottenere dall’ASL l’erogazione dell’aspettativa retribuita prevista dall’art. 42, comma quinto, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si qualifichi convivente con il familiare portatore di “handicap” cui presta assistenza, sebbene dimori altrove, non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, poiché in tal modo si darebbe un’irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata, per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive, ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, con il familiare bisognoso, proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest’ultimo, altrimenti, ne sarebbe privo.

Non è configurabile il delitto di truffa quando il profitto, anche se conseguito fraudolentemente, è oggettivamente legittimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di truffa, commesso attraverso la falsificazione del verbale di una commissione medico legale che aveva riconosciuto ad uno dei coimputati lo stato di inabilità e l’indennità sostitutiva di preavviso, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro cui era stato indotto il Direttore generale di una A.U.S.L., rilevando che dall’istruttoria dibattimentale era, comunque, emersa la presenza di una patologia significativa in relazione alla quale era necessario disporre una perizia medico-legale al fine di accertarne le effettive condizioni di salute).

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

In tema di controllo della produzione lattiero – casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall’art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003, n.49, convertito in L. n.119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell’elemento dell’artificio e del raggiro, assente invece nell’illecito amministrativo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha accolto il ricorso del P.G. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell’imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinchè essa figurasse, in modo simulato, quale “Primo Acquirente” di quote latte).

Correttamente viene attribuita la natura di ente pubblico, ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 1, c.p., alla società SNAM RETE GAS s.p.a., in considerazione : 1) della indubbia connotazione pubblicistica dell’attività di trasporto e dispacciamento di una materia prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno energetico dell’intera collettività e si diffonde su tutto il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capitale di enti pubblici quali Eni e Cassa depositi e prestiti; 3) del controllo svolto, sull’attività, dall’Autorità per l’energia elettrica che garantisce che i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio siano forniti a terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe regolate.

se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente.

Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato “ex post” ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l’offensività della condotta. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’inquadramento delle condotte manipolative, anche grossolane, nel reato di truffa trova il solo limite della incapacità della vittima, condizione patologica che impone il diverso inquadramento della condotta nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace).

Originally posted 2019-12-14 09:39:32.

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