successione necessaria- lesione quota bologna COSA FARE SE SEI ESCLUSO?successione necessaria- lesione quota bologna COSA FARE SE SEI ESCLUSO? avvocato esperto bologna chiama vicenza treviso ravenna 051 6447838
L’istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un’azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall’art. 763 c.c., può esercitare l’azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/02/2016)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Determinazione della porzione disponibile – Riunione fittizia – Riunione fittizia ex art. 556 c.c. – Criteri – Attualità e certezza dei debiti – Necessità – Garanzia fideiussoria prestata dal “de cuius” – Deducibilità – Condizioni – TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – Incompletezza – Base imponibile – Passivita’ deducibili – Dimostrazione dei debiti – In genere
Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal “de cuius” è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l’insolvibilità del debitore garantito o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 13/06/2017)
I tema di successione necessaria, il legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa dall’atto simulato si pone come terzo – a differenza dei successori mortis causa a titolo universale che subentrano nella condizione giuridica del defunto – rispetto al tale atto compiuto dal de cuius nel proprio patrimonio, giacchè, per la realizzazione del suo diritto a conseguire la porzione di eredita attribuitagli ex lege, egli si oppone alla volontà negoziale manifestata dal suo dante causa, come un qualsiasi altro terzo. Inoltre, quando con gli atti simulati concorrano anche donazioni, dirette o indirette che rendano il relictum insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo in vita il de cuius compiuto atti di liberalità che eccedono la disponibile, si determina il concorso tra successione legittima e necessaria, in quanto la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege. Ne deriva che la richiesta dell’erede di accertamento della simulazione non significa che la parte abbia fatto valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, divenendo decisivo l’esame complessivo della domanda. Nel caso in cui con gli atti dispositivi si sia esaurito integralmente il patrimonio del de cuius non opera il principio secondo cui il legittimario ha l’onere di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, non avendo altra possibilità se non quella di agire in riduzione contro i donatari, implicando la deduzione della manifesta insufficienza del relictum la denuncia della lesione. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto prescritta la domanda di simulazione per decorso del termine decennale dalla data di stipulazione, ritenendo che l’attrice, figlia riconosciuta del defunto, non aveva agito per la tutela della propria quota di riserva a lei spettante quale legittimaria, ma per far valere i propri diritti di erede ex lege sull’intero patrimonio del defunto ai fini della divisione).
Cass. civ., Sez. V, 24/12/2020, n. 29506
Dal punto di vista funzionale, il patto di famiglia si colloca nell’ambito dei patti successori non tanto perchè con esso vengono trasferiti per spirito di liberalità determinati beni dell’imprenditore prima dell’apertura della successione (in vista del passaggio generazionale nella gestione dell’impresa), ma perchè, affianco a tale attribuzione, la legge prevede necessariamente la soddisfazione dei legittimari non assegnatari, mediante liquidazione di un conguaglio (anche in natura) da parte del beneficiario dell’attribuzione, anticipando gli effetti dell’apertura della successione tra legittimari ed anche della divisone ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima, e rafforzando la definitività delle attribuzioni tutte con l’esclusione dalla collazione e dalla riduzione.
Cass. civ., Sez. II, 02/09/2020, n. 18199
Nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonchè di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. Peraltro, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell’imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova. Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l’esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell’inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all’esito dell’istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l’esistenza della dedotta lesione.
L’art. 43 del D.Lgs. n. 346 del 1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all’apertura della successione, e volto alla reintegra dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall’ambito di applicazione dell’ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all’imposta di successione, in coerenza con l’effetto che gli è proprio, l’acquisto ex lege (a causa di morte) della quota di legittima del patrimonio del defunto, tant’é che esso va trascritto, ai sensi degli artt. 2648, comma 3, e 2650 c.c., nonché annotato, ai sensi dell’art. 2655 c.c., ai margini della trascrizione dell’originario acquisto lesivo, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. Al legittimario leso nei propri diritti non è, tuttavia, preclusa l’opzione di stipulare un negozio avente natura transattiva (artt. 1965 e ss. c.c.), ma in tal caso la tassazione dell’accordo segue le ordinarie regole in tema di imposta di registro, avuto riguardo ai concreti effetti (anche eventualmente traslativi) voluti dalle parti contraenti, in quanto le attribuzioni concordate tra gli interessati non hanno natura sostanzialmente ereditaria, e non sono soggette, quindi, all’applicazione dell’imposta sulle successioni, ma si inseriscono, attraverso il meccanismo delle reciproche concessioni, nella composizione di una lite, attuale o futura, originata da una pretesa lesione dei diritti di legittima, secondo le contrapposte tesi delle parti.
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