.

Manovra di retromarcia di un autoarticolato in un’area privata MORTE PEDONE

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|14 aprile 2014| n. 16244

Sinistro stradale – Omicidio colposo – Manovra di retromarcia di un autoarticolato in un’area privata – Osservanza delle norme di prudenza e diligenza previste per la circolazione su aree pubbliche – Errore dei medici nella prestazione delle cure alla vittima di incidente – Interruzione del nesso di causalità tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la morte del ferito – Esclusione

 

. Benche’ non sia stata contestata la violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve rilevare che la vicenda s’inquadra, comunque, in un sinistro stradale derivato dal movimento di un autoarticolato in manovra di retromarcia in un’area privata, laddove e’ pur sempre imposta l’osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico. Identica e’, infatti, la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti della area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata (Cass. pen. Sez. 4, n. 860 del 15.10.1984, Rv. 167582).

4.3. Orbene, il ricorso pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimita’. Invero, si tratta di deduzioni di puro fatto, come tali non ammesse in questa sede, in quanto il controllo operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma e’ finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.

Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone). Inoltre, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se sorretti da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, Rv. 245294). Nel caso di specie, la manovra compiuta dall’imputato, peraltro in ambiente poco illuminato, e’ stata correttamente valutata, con congrua motivazione, come negligente ed imprudente (che nemmeno l’eventuale rispetto della “procedura standard” seguita nell’operazione di retromarcia varrebbe a scriminare) in considerazione delle rilevanti dimensioni del mezzo che non consentivano di compiere in sicurezza l’operazione solo limitandosi a guardare dallo specchietto retrovisore di destra: per giunta, l’imputato prosegui’ la marcia indietro prima di guardare lo specchietto di destra, sicche’ s’indusse a schiacciare il freno solo allorche’ senti’ gridare la donna, sua compagna.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 814/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine STABILE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), del Foro di Milano, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 14.3.2013 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del Tribunale di Lodi in data 11.2.2011 con la quale il predetto imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di (OMISSIS) e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2.Secondo l’imputazione e la ricostruzione dei giudici di merito, (OMISSIS), per negligenza ed imprudenza, consistita, in particolare, nel non essersi accertato, prima di procedere in retromarcia alla guida dell’autoarticolatocomposto da trattore e rimorchio, dell’assenza di ostacoli, schiacciava (OMISSIS) tra il mezzo e la pedana della ribalta, nel corso delle operazioni di scarico della ditta (OMISSIS) s.r.l., cagionandone la morte (In (OMISSIS)). Il Giudice di prime cure riteneva raggiunta la prova della responsabilita’ dell’imputato, sulla base degli elementi desumibili dalle deposizioni rese dai testi escussi: il Brigadiere dei Carabinieri (OMISSIS), l’infermiera (OMISSIS), intervenuti subito dopo l’incidente, valutati alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, nonche’ della deposizione del consulente del Pubblico ministero, che ha confermato, con i chiarimenti richiesti, la relazione acquisita agli atti.

La Corte territoriale condivideva la dinamica del sinistro come ricostruita dalla sentenza di primo grado e l’ascrivibilita’ di esso a colpa dell’imputato escludendo che le omissioni addebitate dalla difesa ai medici del nosocomio potessero elidere il nesso eziologico tra condotta dell’imputato e l’evento.

3. Il ricorrente deduce:

3.1. la mancata assunzione di una prova decisiva (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed il vizio motivazionale in relazione alla dinamica dell’incidente;

3.2. la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all’asserita colpa in capo al (OMISSIS);

3.3. la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all’interruzione del nesso di causalita’ tra la condotta del (OMISSIS) e l’evento mortale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.

4.1. E’ palese la sostanziale aspecificita’ delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, con particolare riguardo all’irrilevanza ai fini della penale responsabilita’ dell’imputato delle eventuali omissioni dei sanitari rappresentate dalla difesa.

4.2. Benche’ non sia stata contestata la violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve rilevare che la vicenda s’inquadra, comunque, in un sinistro stradale derivato dal movimento di un autoarticolato in manovra di retromarcia in un’area privata, laddove e’ pur sempre imposta l’osservanza delle norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico. Identica e’, infatti, la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti della area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli a motore un comportamento di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata (Cass. pen. Sez. 4, n. 860 del 15.10.1984, Rv. 167582).

4.3. Orbene, il ricorso pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e preclusa in sede di legittimita’. Invero, si tratta di deduzioni di puro fatto, come tali non ammesse in questa sede, in quanto il controllo operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma e’ finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento.

Invero, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Pen. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone). Inoltre, va ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – e’ rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita’ se sorretti da adeguata motivazione (v. ex pluribus, Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, Rv. 245294). Nel caso di specie, la manovra compiuta dall’imputato, peraltro in ambiente poco illuminato, e’ stata correttamente valutata, con congrua motivazione, come negligente ed imprudente (che nemmeno l’eventuale rispetto della “procedura standard” seguita nell’operazione di retromarcia varrebbe a scriminare) in considerazione delle rilevanti dimensioni del mezzo che non consentivano di compiere in sicurezza l’operazione solo limitandosi a guardare dallo specchietto retrovisore di destra: per giunta, l’imputato prosegui’ la marcia indietro prima di guardare lo specchietto di destra, sicche’ s’indusse a schiacciare il freno solo allorche’ senti’ gridare la donna, sua compagna.

4.4. Quanto alla dedotta lamentata mancata assunzione di una prova decisiva, si rileva che prova decisiva la cui mancata assunzione e’ deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), e’ solo quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass. pen. Sez. 3, 15.6.2010, n. 27581 Rv. 248105), connotazione che non e’ ravvisabile nel caso di specie, alla stregua della esaustiva motivazione della Corte territoriale in ordine alla certa ascrivibilita’ dell’occorso alla condotta colposa dell’imputato, ne’, come rilevato dal giudice di primo grado, appare alcun elemento che rendesse assolutamente necessaria una perizia tesa a valutare l’eventuale responsabilita’ (che sarebbe potuto essere, al limite, solo concorrente) dei sanitari. Infatti, “L’eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non puo’ ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’interruzione del nesso di causalita’ rilevando che l’errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l’aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessita’ di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravita’ delle lesioni determinate dall’incidente stradale)” (Cass. pen. Sez. 4, n. 41293 del 4.10.2007, Rv. 237838). Sulla medesima scia, e’ stato affermato che “l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorche’ di elevata gravita’, non elide, di per se’, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalita’ occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale” (Cass. pen. Sez. 5, n. 29075 del 23.5.2012, Rv. 253316, gia’ citata dal giudice a quo).

5. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Originally posted 2021-09-13 18:21:44.

Tags:

Comments are closed

CERCA NELLE PAGINE DEL SITO
Shares
Studio Legale Bologna - AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838