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DECRETO INGIUNTIVO BANCHE E FINAZIARIE TI DIFENDO IO DIFENDO CHI HA SUBITO DECRETI INGIUNTIVI E PRECETTI DA BANCHE E FINANZIARIE A BOLOGNA MiLANO RAVENNA  IMOLA VICENZA CREMONA CREMA . TRATTO DEBITI IMPORTANTI A SALDO E STRALCIO

By 19 Febbraio 2025No Comments

DECRETO INGIUNTIVO BANCHE E FINAZIARIE TI DIFENDO IO

DIFENDO CHI HA SUBITO DECRETI INGIUNTIVI E PRECETTI DA BANCHE E FINANZIARIE A BOLOGNA MiLANO RAVENNA  IMOLA VICENZA CREMONA CREMA .

TRATTO DEBITI IMPORTANTI A SALDO E STRALCIO

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Quanto alla dichiarazione di credito rilasciata dalla banca cedente alla cessionaria, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. Civ, Sez. 3, n. 10200 del 16.4.2021) (cfr. doc. 7 convenuta quanto alla dichiarazione della cedente e cfr. doc. 1 convenuta quanto alla disponibilità del titolo).” In presenza quindi di cessione in blocco di crediti ricorre una deroga alla disciplina ordinaria della cessione di credito stabilita dall’art. 1264 c.c., che prevede che la cessione abbia “effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”.

Ed infatti la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che “ai sensi dell’art. 58, comma 4, TUB, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale a impedire l’eventualità di pagamenti liberatori nel caso in cui il debitore ceduto, nonostante la sopravvenuta cessione, versi la propria prestazione nelle mani del cedente. Pertanto, la disposizione riveste carattere “sostitutivo” solo rispetto alla notifica della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell’art. 1264, comma 2, codice civile” [1]: in tal modo la banca cessionaria è esonerata “dall’onere di provvedere alla notifica delle cessioni alle singole controparti dei rapporti acquisiti” [2] e la pubblicazione in Gazzetta fissa il termine a partire dal quale il pagamento al cedente non è liberatorio.

Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, ricorda anzitutto due aspetti: “cessione crediti in blocco prova la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713)” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 su cessioni crediti in blocco e prova). Sottolinea poi che “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200 su cessioni crediti in blocco e prova). L’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. ord. n. 10200 del 16/04/2021).

Nella fattispecie la debitrice ha promosso opposizione all’atto di precetto notificato dalla Cessionaria, eccependo solo in comparsa conclusionale la mancanza di prova della titolarità del credito azionato con l’atto di precetto.

Prova della cessione di crediti in blocco: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e notificazione delle cessioni

Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, si sofferma poi sulla pubblicità prevista per tali cessioni di crediti in blocco: “le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi): e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997)” (Cass. 16 aprile 2021, n. 10200, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova)

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10200 Fatto RILEVATO Che: S.G. e G.M. si opponevano al precetto loro intimato da Italfondiario, s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.r.l., in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria creditrice cedente Carical s.p.a.; deducevano, per quanto ancora qui rileva, la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito; il Tribunale accoglieva l’opposizione posta la mancata dimostrazione dell’invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l’individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale; la Corte di appello confermava la decisione osservando, in particolare, che: il riparto dell’onere della prova, per il profilo in discussione, a carico dell’opposto, era stato affermato senza censura; la dichiarazione del creditore cedente, confermativa della cessione, era irrilevante perchè successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; stessa sorte d’irrilevanza aveva la prospettazione dell’evocata concludenza del complessivo comportamento successivo delle parti negoziali medesime; la comunicazione scritta era il criterio scelto dai contraenti per l’individuazione dei crediti quale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; avverso questa decisione ricorre per cassazione Italfondiario, s.p.a., articolando quattro motivi; resistono con controricorso S.G. e G.M.. Diritto RILEVATO Che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262,1264,2697 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la cessione del credito è contratto consensuale già perfezionato con il consenso, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari, e dunque, nel caso, avrebbero dovuto tenersi in conto tutte le risultanze processuali confermative del negozio, quali il possesso della documentazione originale del credito e la stessa intimazione, senza opposizione del cedente, ai debitori ceduti; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1189,1260,1264,2697 c.c., perchè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel caso di cessione il debitore ceduto ha l’obbligo contrattuale di buona fede d’interpellare il cedente, originario suo creditore, in ordine all’effettività della cessione, come nell’ipotesi era parimenti evincibile, per lo stesso Collegio giudicante, dall’esibizione della documentazione originale del credito ad opera dell’intimante; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262,2697 c.c., art. 115 c.p.c., poichè la Corte territoriale avrebbe errato mancando di verificare la cessione del credito in base a tutta la documentazione componente l’incarto processuale; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262,1333,1362,2733,2735 c.c., art. 345 c.p.c., poichè la Corte territoriale avrebbe errato mancando di verificare la sussistenza della cessione pur in mancanza dell’invio della comunicazione scritta menzionata nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza che fosse ipotizzabile alcun vincolo di forma preclusivo al riguardo, in coerenza con la dichiarazione dello stesso cedente, prodotta in prime cure, ed espunta erroneamente per irrilevanza, nonchè in seconde cure, quando peraltro sarebbe stata ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., “ratione temporis” applicabile, in quanto documento decisivo contenente confessione stragiudiziale del negozio in discussione; Rilevato che: i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione; la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario; sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto; la Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto e dovrà valutare se, alla luce di tutto l’incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e; ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell’intimazione opposta; in caso di esito positivo, la Corte territoriale dovrà vagliare l’intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto, in coerenza con quanto osservatole perciò anche con la notifica del precetto; in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto; nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l’ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell’obbligazione, sia in quella, connessa, processuale; trattandosi della verifica “in iure” del ragionamento svolto dalla Corte, non vi è alcuna novità ostativa quale eccepita nel controricorso; spese al giudice del rinvio. PQM La Corte accoglie per quanto di ragione i motivi primo, terzo e quarto del ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro perchè provveda anche sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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