Articolo 25-ter (Reati societari).
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della societa’, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita’ degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall’articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa’ controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorita’ pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, la sanzione pecuniaria e’ aumentata di un terzo.”.
Art. 4.
Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari
1. All’articolo 223, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il numero 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa’, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.”.
Art. 5.
Disposizioni transitorie
1. Per i reati perseguibili a querela ai sensi del presente decreto legislativo, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data predetta.
Art. 6.
Competenza
1. All’articolo 33-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonche’ dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;”.
REATI.. REATI SOCIETARI. 7.
Norma di coordinamento
1. Dopo l’articolo 187 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
Art. 187-bis.
1. Il riferimento contenuto negli articoli 182, 183, 184, 185 e 187 del presente decreto legislativo, al precedente articolo 181, e’ sostituito dal riferimento all’articolo 2637 del codice civile, nella parte in cui richiama gli strumenti finanziari quotati.”.
REATI.. REATI SOCIETARI. 8.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 134, 137, comma 1, e 138 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e gli articoli 171, 174, 175, 176 e 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.